mercoledì 9 novembre 2011

Giustizia sportiva: decisioni della Commissione Disciplinare

A seguito della gara della quinta giornata di campionato di Prima Categoria (Girone D) tra Ludica Lipari e Pro Mende Calcio (conclusasi 0-3), era stato squalificato fino al 31 marzo 2012 il calciatore Antonello Giunta (per avere tentato di colpire l'arbitro con un pugno, non riuscendo grazie all'intervento di un proprio compagno; nonchè per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso, il tutto a fine gara - si legge nel comunicato) e fino al 15 marzo 2012 il calciatore Francesco Mazzeo (per lancio di sputi all'indirizzo dell'arbitro, senza colpire e per contegno offensivo nei confronti dello stesso, il tutto a fine gara - si legge ancora nel comunicato). La società della Ludica Lipari ha fatto ricorso in appello ottenendo una considerevole riduzione delle squalifiche. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale.


Procedimento n.24/A
C.S.D.  LUDICA  LIPARI  (ME)  avverso  squalifiche:  fino  al  31/3/2012  calciatore  Giunta
Antonello e fino  al 15/3/2012  calciatore  Mazzeo  Francesco  -  Gara  1°  Cat.    Gir.  D:  CSD
Ludica Lipari – ASD Pro Mende Calcio del 23/10/2011 – C.U. n.129 del 27.10.2011.

Con tempestivi e separati appelli diretti a questa Commissione Disciplinare la società CSD
Ludica  Lipari,  in  persona  del  suo  Presidente  pro  tempore  e  i  calciatori  oggetto  delle
sanzioni disciplinari, hanno  impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di cui in oggetto.
Preliminarmente  va  disposta  la  riunione  di  entrambi  gli  appelli  essendo  evidente  la
connessione oggettiva degli stessi trattandosi di fatti inerenti la medesima gara.
In particolare la società appellante, pur ammettendo solo in parte i fatti accaduti, ne dà una
versione ulteriormente attenuata, ragion per cui chiede l’annullamento o la riduzione delle
sanzioni applicate, ritenendole sproporzionate.
La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma
1  CGS  è  fonte  privilegiata  in  relazione  al  comportamento  posto  in  essere  dai  tesserati,
rileva  che  al  termine  della  gara  il  calciatore  Giunta  Antonello  non  solo  teneva  un
comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara ma tentava altresì di colpirlo,
non riuscendovi, per l’intervento di un proprio compagno che lo bloccava prontamente. Nel
contempo il calciatore Mazzeo Francesco,  oltre che tenere anch’esso un comportamento
ingiurioso  nei  confronti  del  direttore  di  gara,  gli  indirizzava  uno  spunto  senza  tuttavia
raggiungerlo.
Per quanto sopra rilevato, questa Commissione ritiene che le ragioni di appello debbano
trovare  solo  parziale  accoglimento  e  le  sanzioni  debbano  essere  rideterminate  come  da
dispositivo.
Non  si  da  luogo  alla  richiesta  di  autorizzazione  ad  adire  la  giustizia  ordinaria  in  quanto
resa ad organo non competente.


P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, determina le sanzioni come segue:
Squalifica Giunta Antonello per sei gare;
Squalifica Mazzeo Francesco fino al 23/12/2011. 
Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.


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