A seguito della gara della quinta giornata di campionato di Prima Categoria (Girone D) tra Ludica Lipari e Pro Mende Calcio (conclusasi 0-3), era stato squalificato fino al 31 marzo 2012 il calciatore Antonello Giunta (per avere tentato di colpire l'arbitro con un pugno, non riuscendo grazie all'intervento di un proprio compagno; nonchè per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso, il tutto a fine gara - si legge nel comunicato) e fino al 15 marzo 2012 il calciatore Francesco Mazzeo (per lancio di sputi all'indirizzo dell'arbitro, senza colpire e per contegno offensivo nei confronti dello stesso, il tutto a fine gara - si legge ancora nel comunicato). La società della Ludica Lipari ha fatto ricorso in appello ottenendo una considerevole riduzione delle squalifiche. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale.
Procedimento n.24/A
C.S.D. LUDICA LIPARI (ME) avverso squalifiche: fino al 31/3/2012 calciatore Giunta
Antonello e fino al 15/3/2012 calciatore Mazzeo Francesco - Gara 1° Cat. Gir. D: CSD
Ludica Lipari – ASD Pro Mende Calcio del 23/10/2011 – C.U. n.129 del 27.10.2011.
Con tempestivi e separati appelli diretti a questa Commissione Disciplinare la società CSD
Ludica Lipari, in persona del suo Presidente pro tempore e i calciatori oggetto delle
sanzioni disciplinari, hanno impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di cui in oggetto.
Preliminarmente va disposta la riunione di entrambi gli appelli essendo evidente la
connessione oggettiva degli stessi trattandosi di fatti inerenti la medesima gara.
In particolare la società appellante, pur ammettendo solo in parte i fatti accaduti, ne dà una
versione ulteriormente attenuata, ragion per cui chiede l’annullamento o la riduzione delle
sanzioni applicate, ritenendole sproporzionate.
La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma
1 CGS è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati,
rileva che al termine della gara il calciatore Giunta Antonello non solo teneva un
comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara ma tentava altresì di colpirlo,
non riuscendovi, per l’intervento di un proprio compagno che lo bloccava prontamente. Nel
contempo il calciatore Mazzeo Francesco, oltre che tenere anch’esso un comportamento
ingiurioso nei confronti del direttore di gara, gli indirizzava uno spunto senza tuttavia
raggiungerlo.
Per quanto sopra rilevato, questa Commissione ritiene che le ragioni di appello debbano
trovare solo parziale accoglimento e le sanzioni debbano essere rideterminate come da
dispositivo.
Non si da luogo alla richiesta di autorizzazione ad adire la giustizia ordinaria in quanto
resa ad organo non competente.
C.S.D. LUDICA LIPARI (ME) avverso squalifiche: fino al 31/3/2012 calciatore Giunta
Antonello e fino al 15/3/2012 calciatore Mazzeo Francesco - Gara 1° Cat. Gir. D: CSD
Ludica Lipari – ASD Pro Mende Calcio del 23/10/2011 – C.U. n.129 del 27.10.2011.
Con tempestivi e separati appelli diretti a questa Commissione Disciplinare la società CSD
Ludica Lipari, in persona del suo Presidente pro tempore e i calciatori oggetto delle
sanzioni disciplinari, hanno impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di cui in oggetto.
Preliminarmente va disposta la riunione di entrambi gli appelli essendo evidente la
connessione oggettiva degli stessi trattandosi di fatti inerenti la medesima gara.
In particolare la società appellante, pur ammettendo solo in parte i fatti accaduti, ne dà una
versione ulteriormente attenuata, ragion per cui chiede l’annullamento o la riduzione delle
sanzioni applicate, ritenendole sproporzionate.
La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma
1 CGS è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati,
rileva che al termine della gara il calciatore Giunta Antonello non solo teneva un
comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara ma tentava altresì di colpirlo,
non riuscendovi, per l’intervento di un proprio compagno che lo bloccava prontamente. Nel
contempo il calciatore Mazzeo Francesco, oltre che tenere anch’esso un comportamento
ingiurioso nei confronti del direttore di gara, gli indirizzava uno spunto senza tuttavia
raggiungerlo.
Per quanto sopra rilevato, questa Commissione ritiene che le ragioni di appello debbano
trovare solo parziale accoglimento e le sanzioni debbano essere rideterminate come da
dispositivo.
Non si da luogo alla richiesta di autorizzazione ad adire la giustizia ordinaria in quanto
resa ad organo non competente.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, determina le sanzioni come segue:
Squalifica Giunta Antonello per sei gare;
Squalifica Mazzeo Francesco fino al 23/12/2011.
Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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