mercoledì 7 dicembre 2011

Giustizia Sportiva: multate anche Nizza e Oliveri per il ritardo nell'iscrizione

Dopo le ammende di due settimane fa ai danni di Riviera dello Stretto, Sportivo Culturale Itala e Pro Mende Calcio per il ritardo nell'iscrizione al Campionato di Prima Categoria, per analogo motivo sono state ora multate di € 50,00 anche le società della Mediterranea Nizza e del Città di Oliveri. Le due società hanno regolarizzato la loro posizione soltanto dopo il successivo termine perentorio fissato dal Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Deferiti anche i due presidenti, Sig. Leo Orlando (Mediterranea Nizza) e Sig. Sidoti Carmelo (Città di Oliveri), che non hanno però subito alcuna squalifica. Di seguito riportiamo il Comunicato Ufficiale.
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La  Commissione  Disciplinare  Territoriale  costituita  dall’Avv.  Ludovico  La  Grutta,  Presidente,  dal  Dott.  Roberto  Rotolo  e  Prof.  Ugo  Caldarella,  Componenti,  con l’assistenza  del  Sig.  Giovanni  Griffo,  Segretario,  e  con  l’intervento  dell’Avv.  Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 06 Dicembre  2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n° 61/B e 69/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
- ASD Mediterranea Nizza
Sig. Leo Orlando (Presidente)
- ASCD Città di Oliveri
Sig. Sidoti Carmelo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale il Presidente della Società ASD Mediterranea Nizza e della Società ASCD Città di Oliveri, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO  del  24/06/2010  del  Comitato  Regionale  Sicilia, per avere  disatteso  l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal  predetto  Comitato,  regolarizzando  la  propria  posizione  soltanto  entro  il  successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì le Società indicate, direttamente responsabile della violazione ascritta ai propri Presidenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza  dibattimentale,  assenti  le  parti  deferite  sebbene  regolarmente  convocate,  il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di  deferimento  e  chiedendo  l'applicazione  della  sanzione  della  inibizione  per  mesi  3  a carico dei Presidenti e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l’ irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente  giudizio  è  pienamente  riscontrabile  agli  atti,  risultando  documentalmente  che l'iscrizione  al  campionato  di  competenza  delle  Società  deferite  è  stata  regolarizzata  in ritardo  e  soltanto  entro  il  termine  perentorio  successivamente  assegnato  dal  Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Il  Comitato  Regionale  Sicilia,  con  propria  delibera  del  23  giugno  2010  per  i  casi  in questione, ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Meritano  pertanto  accoglimento  le  richieste  della  Procura  Federale,  nei  termini  che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della Società ASD Mediterranea Nizza e della Società ASCD Città di Oliveri e dell’ammonizione  ex  art.19  comma  1  lett.  a)  del  C.G.S. a carico degli indicati Presidente delle Società.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno  esecutive  a  decorrere  dalla  data  di  comunicazione  delle  stesse  alle  parti,  in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

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