Dopo le ammende di due settimane fa ai danni di Riviera dello Stretto, Sportivo Culturale Itala e Pro Mende Calcio per il ritardo nell'iscrizione al Campionato di Prima Categoria, per analogo motivo sono state ora multate di € 50,00 anche le società della Mediterranea Nizza e del Città di Oliveri. Le due società hanno regolarizzato la loro posizione soltanto dopo il successivo termine perentorio fissato dal Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Deferiti anche i due presidenti, Sig. Leo Orlando (Mediterranea Nizza) e Sig. Sidoti Carmelo (Città di Oliveri), che non hanno però subito alcuna squalifica. Di seguito riportiamo il Comunicato Ufficiale.
________________________________________________________________
La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l’assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l’intervento dell’Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 06 Dicembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:
DEFERIMENTI
Procedimento n° 61/B e 69/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
- ASD Mediterranea Nizza
Sig. Leo Orlando (Presidente)
- ASCD Città di Oliveri
Sig. Sidoti Carmelo (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale il Presidente della Società ASD Mediterranea Nizza e della Società ASCD Città di Oliveri, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì le Società indicate, direttamente responsabile della violazione ascritta ai propri Presidenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico dei Presidenti e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l’ irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza delle Società deferite è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Il Comitato Regionale Sicilia, con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione, ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.
P. Q. M.
Si dispone l'applicazione:
- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della Società ASD Mediterranea Nizza e della Società ASCD Città di Oliveri e dell’ammonizione ex art.19 comma 1 lett. a) del C.G.S. a carico degli indicati Presidente delle Società.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Nessun commento:
Posta un commento