DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - GIRONE D
gara dell'8/01/2012 LUDICA LIPARI - CITTA' DI OLIVERI N.D.; Reclamo Città di Oliveri
Con reclamo ritualmente proposto la Società Città di Oliveri chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non disputata per la mancata presentazione della stessa dovuta all'interruzione, causa avverse condizioni meteo-marine, dei collegamenti marittimi tra Milazzo e Lipari e che, pertanto, nel caso in esame possano ricorrere i presupposti per l'invocazione della causa di forza maggiore; considerato che la Società Città di Oliveri ha allegato al reclamo attestazioni dalle quali si rileva che le corse utili per l'effettuazione della trasferta ed il raggiungimento della sede di disputa della gara sono state effettivamente sospese per cui va ritenuto che debba accogliersi l'invocata richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore;
Considerato, altresì, che l'arbitro designato, per il medesimo motivo, non ha potuto raggiungere la sede di disputa della gara;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Città di Oliveri, ordinando la ripetizione della gara Ludica Lipari - Città di Oliveri;
Si dispone, per l'effetto, di non addebitare la tassa di reclamo.
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
Landro Dario (Messina Sud A.S.D.)
D'Amico Roberto (Pro Mende Calcio)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
Materia Giovanni (Bastione)
Chiofalo Giuseppe (Città di Oliveri)
Leonardi Giuseppe (Ludica Lipari)
Molino Luigi (Rodì Milici)
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