Il calciatore Stefano Leto (Bastione) era stato squalificato fino ad aprile 2012 per aver colpito con uno sputo l'arbitro nell'incontro di ritorno di Coppa Sicilia contro l'Igea Virtus, poi vinta proprio dai milazzesi con il punteggio di 2-1, nonostante a passare il turno sia stata ugualmente l'Igea Virtus grazie al 3-0 dell'andata. Il Presidente del Bastione ha fatto ricorso è la sentenza ha diminuito di soli 2 mesi la squalifica. Di seguito il comunicato ufficiale della Lega Sicula.
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A.S.D. Bastione (Me) nella persona del presidente pro-tempore avverso squalifica sino al
15/04/2012 a carico del Calciatore Leto Stefano - Gara 1^ Categoria Girone D Bastione/
Igea Virtus Barcellona del 18/09/2011 - Comunicato Ufficiale 67 LND del 22 Settembre
2011
Procedimento 05/A
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ricorre la ASD Bastione per il tramite del suo presidente. In particolare la società ammette i fatti e richiede una riduzione della pena non avendo comunque lo sputo attinto l’arbitro o se ciò fosse avvenuto sarebbe stato del tutto casuale e incolpevole. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva preliminarmente che l’articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare. In considerazione di ciò, i fatti così come descritti dal Direttore di Gara e in particolare nel relativo supplemento sono precisi e concordanti in ordine all’accadimento dei fatti, i quali sono, per altro, ammessi dalla stessa reclamante; ciò premesso, comunque, non può non rilevarsi che lo sputo ha attinto il direttore di gara ad un arto per cui, attesa la giurisprudenza costante di questa commissione che per casi simili ha reputato equo applicare una sanzione inferiore, giurisprudenza questa a cui gli odierni decidenti ritengono di aderire
15/04/2012 a carico del Calciatore Leto Stefano - Gara 1^ Categoria Girone D Bastione/
Igea Virtus Barcellona del 18/09/2011 - Comunicato Ufficiale 67 LND del 22 Settembre
2011
Procedimento 05/A
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ricorre la ASD Bastione per il tramite del suo presidente. In particolare la società ammette i fatti e richiede una riduzione della pena non avendo comunque lo sputo attinto l’arbitro o se ciò fosse avvenuto sarebbe stato del tutto casuale e incolpevole. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva preliminarmente che l’articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare. In considerazione di ciò, i fatti così come descritti dal Direttore di Gara e in particolare nel relativo supplemento sono precisi e concordanti in ordine all’accadimento dei fatti, i quali sono, per altro, ammessi dalla stessa reclamante; ciò premesso, comunque, non può non rilevarsi che lo sputo ha attinto il direttore di gara ad un arto per cui, attesa la giurisprudenza costante di questa commissione che per casi simili ha reputato equo applicare una sanzione inferiore, giurisprudenza questa a cui gli odierni decidenti ritengono di aderire
P.Q.M.
In parziale accoglimento del suddetto appello si squalifica il giocatore LETO Stefano fino al 28/02/2012. Per effetto si dispone la restituzione della tassa versata.
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