mercoledì 23 novembre 2011

Giustizia sportiva: multe a Riviera dello Stretto, Itala e Pro Mende Calcio per il ritardo nell'iscrizione

Ammende di € 50,00 per le società del Riviera dello Stretto, dell'Itala e della Pro Mende Calcio a causa dei ritardi nell'iscrizione entro il termine stabilito dal Comitato Regionale Sicilia al Campionato di Prima Categoria. Le tre società hanno regolarizzato la loro posizione soltanto entro il successivo termine perentorio ed è stata questa la decisione presa dalla Commissione Disciplinare per quanto riguarda il Girone D di Prima Categoria. Deferiti anche i presidenti Santoro Santina (Riviera dello Stretto), Bastino Luciano (Itala) e Sindona Luigi (Pro Mende Calcio), che però non hanno subito alcuna squalifica. Riportiamo di seguito il Comunicato, esclusivamente alle tre squadre di appartenenza al girone di nostro interesse.

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La  Commissione  Disciplinare  Territoriale  costituita  dall’Avv.  Ludovico  La  Grutta,  Presidente,  dall’Avv.  Roberto  Vilardo  e  Avv.  Sandro  Geraci,  Componenti,  con l’assistenza  del  Sig.  Giovanni  Griffo,  Segretario,  e  con  l’intervento  dell’Avv.  Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 22 Novembre  2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
- Pol. Dil. Riviera dello Stretto
Sig. Santoro Santina (Presidente)
- ASC Itala
Sig. Bastino Luciano (Presidente)
- ASD Pro Mende Calcio
Sig. Sindona Luigi (Presidente) 
 
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale i Presidenti della Pol. Dil. Riviera dello Stretto, della ASC Itala e dell'ASD Pro Mende Calcio, per rispondere  della  violazione  di  cui  all'art.  1  comma  1  C.G.S.,  in  riferimento  all'art.  24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U.    502/UNICO  del  24/06/2010  del  Comitato  Regionale  Sicilia,  per  avere  disatteso l'obbligo,  per  le  società,  di  iscrizione  al  campionato  di  competenza  entro  il  termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì le Società indicate, direttamente responsabili della violazione ascritta ai propri Presidenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza  del  22/11/2011,  assenti  le  parti  deferite  sebbene  regolarmente  convocate,  il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di  deferimento  e  chiedendo  l'applicazione  della  sanzione  della  inibizione  per  mesi  3  a carico dei Presidenti e l'ammenda di € 300,00 a carico delle Società.
Ciò premesso va rilevato che l’ irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente  giudizio  è  pienamente  riscontrabile  agli  atti,  risultando  documentalmente  che l'iscrizione  al  campionato  di  competenza  delle  Società  deferite  è  stata  regolarizzata  in ritardo  e  soltanto  entro  il  termine  perentorio  successivamente  assegnato  dal  Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per  tale  tipo  di  infrazione  il  regolamento  della  LND  (art.24)  prevede  solo  una  pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il  Comitato  Regionale  Sicilia  con  propria  delibera  del  23  giugno  2010  per  i  casi  in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Meritano  pertanto  parziale  accoglimento  le  richieste  della  Procura  Federale,  nei  termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
-  Della sanzione dell'ammenda di  50,00 (cinquanta/00) a carico della Pol. Dil. Riviera dello Stretto, dell'ASC Itala e dell'ASD Pro Mende Calcio. 
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno  esecutive  a  decorrere  dalla  data  di  comunicazione  delle  stesse  alle  parti,  in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

igeavirtus.blogspot.com

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