Ammende di € 50,00 per le società del Riviera dello Stretto, dell'Itala e della Pro Mende Calcio a causa dei ritardi nell'iscrizione entro il termine stabilito dal Comitato Regionale Sicilia al Campionato di Prima Categoria. Le tre società hanno regolarizzato la loro posizione soltanto entro il successivo termine perentorio ed è stata questa la decisione presa dalla Commissione Disciplinare per quanto riguarda il Girone D di Prima Categoria. Deferiti anche i presidenti Santoro Santina (Riviera dello Stretto), Bastino Luciano (Itala) e Sindona Luigi (Pro Mende Calcio), che però non hanno subito alcuna squalifica. Riportiamo di seguito il Comunicato, esclusivamente alle tre squadre di appartenenza al girone di nostro interesse.
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La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall’Avv. Roberto Vilardo e Avv. Sandro Geraci, Componenti, con l’assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l’intervento dell’Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 22 Novembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
- Pol. Dil. Riviera dello Stretto
Sig. Santoro Santina (Presidente)
- ASC Itala
Sig. Bastino Luciano (Presidente)
- ASD Pro Mende Calcio
Sig. Sindona Luigi (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale i Presidenti della Pol. Dil. Riviera dello Stretto, della ASC Itala e dell'ASD Pro Mende Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì le Società indicate, direttamente responsabili della violazione ascritta ai propri Presidenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico dei Presidenti e l'ammenda di € 300,00 a carico delle Società.
Ciò premesso va rilevato che l’ irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza delle Società deferite è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.
P. Q. M.
Si dispone l'applicazione:
- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della Pol. Dil. Riviera dello Stretto, dell'ASC Itala e dell'ASD Pro Mende Calcio.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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